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Statuto Associazione PDF Stampa

ALLEGATO “A”
TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione della Associazione

1°. È costituita l’Associazione delle Piccole e Medie Industrie, dell’Artigianato di Produzione e dei Servizi della Provincia di Venezia denominata APINDUSTRIA VENEZIA.

2°. L’Associazione aderisce alla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria CONFAPI, con i diritti e i doveri che ne derivano.

3°. L’Associazione e l’azione dei suoi organi è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

4°. Lo Statuto di APINDUSTRIA VENEZIA, approvato dalla Assemblea costitutiva della Associazione, può essere modificato solo dalla Assemblea nelle forme previste dal presente Statuto.

5°. Il Regolamento Interno di APINDUSTRIA VENEZIA deve essere approvato dal Consiglio Direttivo della Associazione, così come le eventuali successive modifiche.

Articolo 2 - Scopi della Associazione

1°. L’Associazione ha per oggetto e scopo la tutela, lo sviluppo, la promozione e la rappresentanza degli interessi morali, sindacali, economici e di quelli comunque nascenti dall’esercizio delle attività d’impresa delle aziende o categorie rappresentate. L’Associazione persegue tale scopo coordinandosi all’interno del sistema CONFAPI ed acquisendo diritti ed obblighi nelle forme e con i limiti stabiliti dagli organi confederali, dallo Statuto e dal Regolamento Interno e dalle deliberazioni degli organi sociali.

2°. L’Associazione riconosce, promuove e sostiene il decentramento operativo delle proprie iniziative, tramite l’apporto di delegazioni di gruppi di imprenditori associati, organizzati nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Interno ed operanti, nell’ambito di territori determinati, secondo le direttive generali e sotto il coordinamento degli organi della Associazione.

3°. L’Associazione riconosce, favorisce e tutela la costituzione di un gruppo di giovani imprenditori al fine di favorirne la formazione e garantirne la partecipazione alla vita associativa.

4°. L’Associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica, areligiosa ed indipendente.

5°. L’Associazione imposta e svolge la propria attività ai fini del conseguimento degli scopi statutari e dell’assolvimento delle seguenti funzioni:
a) La promozione dello sviluppo della cultura imprenditoriale e del progresso industriale tramite:
• l’informazione e la consulenza agli associati;
• l’organizzazione di fiere, mostre, convegni, incontri, seminari, studi e ricerche;
• l’adozione ed il sostegno di iniziative volte a sviluppare cointeressenze, sinergie e solidarietà all’interno del contesto della piccola e media impresa;
• la pubblicazione di libri e riviste, la realizzazione di siti informatici ed ogni altra azione nel settore dei media;
• lo svolgimento di ogni altra attività o servizio utile al progresso della piccola e media impresa in termini di sviluppo compatibile, efficienza, qualità e sicurezza.
b) La rappresentanza delle imprese associate tramite:
• lo sviluppo di rapporti con le Istituzioni, le pubbliche Amministrazioni e le realtà associative, sindacali, economiche, politiche e sociali territoriali nazionali ed estere;
• la costituzione, la partecipazione o la contribuzione ad uffici, organismi, associazioni, società istituzioni od altri enti italiani comunitari od esteri;
• la nomina e la designazione di propri rappresentanti o esperti presso il sistema confederale CONFAPI e presso altri uffici, organismi, commissioni, associazioni, società, istituzioni od altri enti.
c) La tutela dell’attività e degli interessi degli associati tramite:
• la promozione ed il sostegno a politiche economiche, fiscali, industriali, ambientali e del lavoro utili a garantire un equilibrato contesto competitivo nazionale, comunitario ed estero alla piccola e media industria;
• l’assistenza sindacale alle imprese associate anche con la stipula di accordi collettivi di livello aziendale e territoriale nonché con la partecipazione diretta o l’apporto indiretto alle trattative relative ai contratti nazionali di lavoro, con lo sviluppo e la promozione di processi di ammodernamento in seno alla Pubblica Amministrazione locale, regionale, nazionale e comunitaria in un’ottica di razionalizzazione dei pubblici servizi e di diminuzione dei costi causati dall’impatto della burocrazia sul sistema produttivo.
d) La creazione e/o la partecipazione in strutture economiche e/o società necessarie per la promozione e gestione degli interessi degli associati che vi aderiscano.

6°. Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi della Associazione si provvede con il fondo comune costituito con le quote associative annuali versate dai soci nelle misure e nei termini fissati dal successivo art. 9, 1° comma, punto d), e con i contributi e le liberalità che l’Associazione potrà ricevere da altri soggetti, persone o enti a qualunque titolo. Ciascuna impresa associata potrà versare contributi straordinari facoltativi di propria iniziativa o su sollecitazione degli organi direttivi.

Articolo 3 - Sede della Associazione

1°. L’Associazione ha sede nella Provincia di Venezia nel Comune e indirizzo fissato per la prima volta dall’Atto costitutivo, mentre le successive variazioni verranno determinate come previsto nel Regolamento Interno.

2°. L’Associazione può costituire in altre località sedi o uffici, sia permanenti che temporanei, per particolari finalità.

Articolo 4 - Unioni di categoria

1°. L’Associazione riconosce promuove e sostiene la costituzione, tra le aziende associate, di Unioni Provinciali di Categoria Settoriali, che aderiscono e/o danno vita a loro volta ad Unioni di Categoria Regionali e Nazionali.

TITOLO II°
DEGLI ASSOCIATI
Articolo 5 - Associati

1°. Possono essere associati a APINDUSTRIA VENEZIA:
a. le piccole e medie imprese produttrici di beni o di servizi (comprese le imprese artigiane e quelle costituite in forma di cooperativa) che hanno alle loro dipendenze lavoratori subordinati;
b. le imprese che, anche se prive di lavoratori subordinati alle loro dipendenze, svolgono attività ad alto contenuto tecnologico o professionale, prevalentemente diretta a fornire supporto esterno al processo produttivo;
c. i consorzi di produzione di beni o servizi, se costituiti fra imprese aventi i caratteri sub a) e b);
d. altre imprese od enti che, pur non avendo le caratteristiche sopra elencate, siano ritenute meritevoli di ammissione da parte della Giunta di Presidenza.

2°. Possono assumere la condizione di soci sostenitori o di soci onorari: le persone fisiche, le persone giuridiche ed altri enti che, pur non rivestendo i caratteri di cui al primo comma del presente articolo, condividono gli scopi e le finalità della Associazione.

3°. La disciplina relativa ai soci sostenitori e a quelli onorari è contenuta nell’apposito Regolamento Interno.

4°. È condizione preferenziale per l’iscrizione alla Associazione che i soggetti descritti nei primi due commi del presente articolo abbiano sede legale, o comunque, esercitino la propria attività nella provincia di Venezia.

5°. Possono essere altresì associate anche imprese che abbiano sede od esercitino la propria attività in altre Province, purché non sia rilevabile un palese contrasto tra la loro ammissione e gli scopi istituzionali e statutari della Associazione oppure con l’attività di altre associazioni provinciali.

6°. Il contributo associativo è assolutamente intrasmissibile (eccetto per successione) e non rivalutabile.

7°. Rappresenta l’impresa associata, a tutti gli effetti del presente Statuto e del Regolamento Interno, la persona delegata dal suo titolare ovvero dall’organo amministrativo (in caso di società, consorzi o altri enti).

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1°. La domanda di ammissione deve essere inoltrata per iscritto e deve contenere:
a) la dichiarazione di aver preso visione del presente Statuto, del Regolamento Interno della Associazione, delle deliberazioni circa i contributi associativi e di conoscere ed accettare gli obblighi dagli stessi derivanti;
b) l’indicazione degli estremi identificativi dell’impresa che chiede di associarsi;
c) l’indicazione dell’attività esercitata dall’impresa, del numero ed ubicazione delle unità produttive o stabilimenti, nonché l’indicazione del numero di dipendenti e delle retribuzioni annualmente erogate (o che si prevede di erogare);
d) la dichiarazione di impegnarsi a comunicare con tempestività all’Associazione eventuali mutamenti relativi ai punti b) e c) del presente articolo;
e) l’indicazione e la sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore;
f) l’indicazione della persona delegata a rappresentare l’azienda presso l’Associazione;
g) la richiesta di essere iscritti nel registro delle imprese associate tenuto da «APINDUSTRIA VENEZIA» e l’espressione di consenso affinché i dati forniti all’Associazione durante il corso del rapporto associativo vengano trattati e comunicati in conformità alle finalità, agli scopi ed alle funzioni della Associazione.

2°. Con la domanda di ammissione la nuova impresa associata si obbliga a rimanere iscritta all’Associazione per un periodo minimo di due anni decorrente dalla data in cui la richiesta è pervenuta all’Associazione, e che coincide con la data di iscrizione.

Articolo 7 - Ammissione ed iscrizione

1°. L’Ammissione e l’iscrizione dell’impresa associanda è decisa dalla Giunta di Presidenza tramite il meccanismo del silenzio assenso secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno.

2°. L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore biennio qualora non pervenga all’Associazione la comunicazione di recesso dell’impresa associata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio di riferimento, secondo il disposto del successivo art. 11 del presente Statuto.

Articolo 8 - Diritti delle Imprese Associate

1°. L’impresa associata ha diritto di elettorato attivo e passivo in sede di Assemblea ed all’interno degli organismi associativi alla cui attività è ammesso a partecipare.

2°. Essa ha diritto di ricevere informazioni relativamente a tutti i servizi forniti dall’Associazione.

3°. Essa ha diritto di fruire, a parità delle altre imprese associate, dei servizi offerti dall’Associazione.

4°. I diritti delle imprese associate sono condizionati al rispetto dei doveri e degli obblighi scaturenti dall’appartenenza all’Associazione nonché al regolare pagamento della quota di iscrizione e della contribuzione associativa.

5°. I diritti dei soci sostenitori e di quelli onorari sono stabiliti nel relativo Regolamento Interno.

Articolo 9 - Doveri degli Associati

1°. Le imprese associate, in virtù dell’iscrizione, assumono i seguenti obblighi e le seguenti obbligazioni:
a) di attenersi con lealtà e solerzia agli obblighi statutari ed alle direttive e delibere degli organi della Associazione riguardanti la vita associativa;
b) di osservare, ove applicabili, le clausole dei contratti collettivi di lavoro stipulati con l’intervento della Associazione, della Confederazione o delle Unioni Nazionali di Categoria;
c) di fornire all’Associazione tutte le informazioni che dalla stessa vengano legittimamente richieste;
d) di corrispondere la quota di iscrizione ed una ulteriore somma capitale a titolo di contribuzione associativa nei modi e tempi stabiliti dal Regolamento Interno.

2°. L’obbligazione di corrispondere la contribuzione associativa può essere assolta anche rateizzando la quota in contributi periodici secondo le scadenze concordate con l’Associazione.

3°. La cessazione del rapporto associativo causata da qualunque motivo diverso dalla cessazione dell’attività esercitata dall’impresa associata, comporta la decadenza dal beneficio del termine eventualmente concesso all’impresa associata in sede di rateizzazione della contribuzione associativa.

Articolo 10 - Cessazione del rapporto associativo

1°. La cessazione del rapporto associativo può avvenire per:
a. recesso volontario;
b. perdita dei requisiti statutari richiesti per l’ammissione;
c. cessazione dell’attività esercitata;
d. espulsione.

2°. La cessazione del rapporto associativo, avvenuta per una o più delle cause di cui al precedente comma, fa permanere in capo all’impresa associata stessa l’obbligo di contribuzione associativa per il biennio in corso nonché, per la sola ipotesi prevista dall’art.7, 2° comma e dall’art. 11 del presente Statuto per il biennio successivo.

Articolo 11 - Recesso

1°. La facoltà di recesso può essere esercitata in qualunque tempo, agli effetti dell’obbligo di contribuzione biennale e di versamento della quota di iscrizione, salvo il disposto di cui all’art. 7, 2° comma, e all’art. 10, 2° comma, del presente Statuto.

2°. La comunicazione di recesso deve essere effettuata a mezzo di lettera (raccomandata A.R. o assicurata) sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.

3°. Al fine del computo del termine di tre mesi di cui all’art. 7, ultimo comma, fa fede la data di ricevimento e non quella di spedizione della raccomandata o della assicurata.

Articolo 12 - Perdita dei requisiti statutari richiesti per l’ammissione

1°. La perdita dei requisiti statutari richiesti per l’ammissione ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto, è deliberata dalla Giunta di Presidenza, previo riscontro da effettuarsi in contraddittorio con il soggetto che tali requisiti si ritiene abbia perso.

2°. La delibera che dichiara la perdita dei requisiti per l’ammissione è assunta secondo modalità previste dal disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 14 del presente Statuto.

Articolo 13 - Cessazione dell’attività di impresa

1°. La cessazione dell’attività dell’impresa associata ha effetto, relativamente al rapporto associativo, a far tempo dalla data risultante nei pubblici registri.

2°. Essa va comunicata all’Associazione entro il termine di trenta giorni da tale data.

3°. La tardiva o mancata comunicazione nei termini della avvenuta cessazione dell’attività di impresa, comporta per l’impresa associata, la decadenza dal beneficio del termine eventualmente concordato in sede di rateizzazione della contribuzione associativa.

Articolo 14 - Espulsione

1°. L’espulsione dell’impresa associata può essere richiesta da chiunque faccia parte dell’Associazione o vi rivesta incarichi, tramite comunicazione scritta e motivata, indirizzata alla Giunta di Presidenza.

2°. L’espulsione dell’impresa associata è deliberata dalla Giunta di Presidenza in seguito al riscontro
oggettivo, da effettuarsi in contraddittorio con l’interessata, di fatti che violano gravemente lo spirito associativo, o l’onorabilità della persona o della categoria, oppure in seguito a gravi inadempienze agli obblighi contributivi.

3°. La Giunta delibera l’espulsione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

4°. Contro il provvedimento espulsione l’impresa associata può ricorrere, entro 8 giorni dalla ricezione della lettera (raccomandata A.R. o assicurata), con la quale gli si comunica il provvedimento, al Collegio dei Probiviri.

Articolo 15 - Sanzioni minori

1°. Se i comportamenti dell’impresa associata non sono così gravi - come nei casi di cui al precedente articolo - da comportare l’espulsione, né sono tali da comportare la perdita dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualità di impresa associata, la Giunta di Presidenza può discrezionalmente adottare i seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dall’elettorato attivo o passivo;
d) sospensione o esclusione dalle cariche associative ricoperte;
e) sospensione dai servizi gratuiti offerti dall’Associazione.

2°. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente comma del presente articolo, producono i loro effetti dalla data in cui viene spedita a mezzo di lettera (raccomandata A.R. o assicurata) che comunica l’irrogazione della sanzione.

3°. La comunicazione dell’irrogazione della sanzione non comporta estinzione del rapporto associativo né esenzione dall’obbligo di contribuzione biennale.

4°. Contro i provvedimenti di cui sopra l’impresa associata può ricorrere, entro 8 giorni dalla ricezione della lettera (raccomandata A.R. o assicurata) con la quale gli si comunica il provvedimento, al Collegio dei Probiviri.

TITOLO III°
DEGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo 16 – Organi della Associazione

1°. Sono organi della Associazione:
a) l’Assemblea della Associazione;
b) il Consiglio Direttivo della Associazione;
c) la Giunta di Presidenza della Associazione;
d) il Presidente della Associazione;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Collegio dei Saggi;
g) il Collegio Sindacale.Articolo 17 - Modalità di votazione

1°. In sede di votazione, ogni impresa associata ha diritto ad un voto, a prescindere dalla consistenza della quota associativa corrisposta, dal numero dei dipendenti, e dalle cariche associative eventualmente ricoperte.

2°. Se non è diversamente stabilito dal presente Statuto, le votazioni in seno agli organi della Associazione avvengono o per alzata di mano, alzata o seduta, o per appello nominale, oppure a mezzo di schede segrete.

3°. Le modalità con cui saranno effettuate le votazioni sono decise a maggioranza dei presenti salvo il caso del voto segreto in cui basta la richiesta scritta di un decimo dei partecipanti.

Articolo 18 - Deliberazioni

1°. Le deliberazioni degli organi della Associazione devono essere verbalizzate negli appositi registri.

2°. Se non è diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni degli organi della Associazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti.

3°. Le deliberazioni dell’Assemblea della Associazione, del Consiglio Direttivo della Associazione e della Giunta di Presidenza devono essere sottoscritte dal Presidente della Associazione e dal Direttore della Associazione, nella loro rispettiva qualità di Presidente e di Segretario della seduta.

4°. Le delibere del Consiglio Direttivo della Associazione e della Giunta di Presidenza, sono impugnabili innanzi al Collegio dei Probiviri da parte di almeno un quinto degli associati.

5°. Le impugnazioni di cui al precedente comma sono indirizzate al Presidente della Associazione, il quale deve, in tal caso, convocare il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’impugnazione da parte degli associati.

6°. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Saggi e del Collegio Sindacale devono essere verbalizzate e sottoscritte da tutti i componenti il Collegio, con eventuale annotazione dei motivi addotti dal Componente dissenziente.

7°. Copie delle delibere degli organi della Associazione possono essere rilasciate solamente previa autorizzazione della Giunta di Presidenza scritta in calce alla delibera medesima.

8°. Quando per l’emanazione di una delibera di un organo della Associazione è previsto il riscontro di fatti da effettuarsi in contraddittorio con l’interessato, il contraddittorio stesso si intende validamente instaurato con l’invito, spedito a mezzo lettera (raccomandata A.R. o assicurata), a comparire a data ed ora fissa innanzi all’organo deliberante.

Articolo 19 - Cariche associative e sostituzione

1°. Le cariche associative, salvo quanto disposto per il Collegio Sindacale, possono essere ricoperte esclusivamente dai soggetti che le imprese associate hanno indicato quali loro rappresentanti presso l’Associazione, così come stabilito dal precedente art. 5, 7° comma.

2°. Le cariche associative sono essenzialmente gratuite.

3°. Il titolare di una carica associativa rimane in carica per tutta la durata del mandato e per il successivo periodo necessario a provvedere alla sua sostituzione.

4°. Qualora durante l’espletamento del suo mandato il Presidente della Associazione sia, per qualsiasi impedimento, permanentemente impossibilitato a ricoprire la propria carica, la stessa viene immediatamente assunta dal vice Presidente della Associazione vicario il quale si incarica, entro un mese dal comunicato impedimento permanente o dal riscontro oggettivo dello stesso, alla convocazione del Consiglio Direttivo affinché lo stesso provveda a nominare il Collegio dei Saggi; entro 90 giorni dalla nomina del Collegio dei Saggi il Vice Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, affinché venga effettuata l’elezione del nuovo Presidente e della nuova giunta della Associazione su indicazione del Collegio dei Saggi. Il nuovo Presidente così eletto resterà in carica sino alla scadenza del mandato originariamente ricoperto dal Presidente sostituito, ma tale mandato non ha alcuna valenza agli effetti di cui all’articolo 35, 3° comma, del presente Statuto.

5°. Qualora durante l’espletamento del suo mandato un Componente della Giunta di Presidenza o un Componente elettivo del Consiglio Direttivo della Associazione sia, per qualsiasi impedimento, permanentemente impossibilitato a ricoprire la propria carica, l’organo di cui è parte deve tempestivamente provvedere alla sua sostituzione tramite cooptazione da effettuarsi tra gli associati. Il permanente impedimento di un Componente onorario del Consiglio Direttivo della Associazione non dà luogo alla sua sostituzione. Per la sostituzione di un Componente di diritto del Consiglio Direttivo della Associazione trova applicazione il successivo comma 6°, essendo a riguardo competente a decidere ed operare la sostituzione l’organo o l’organismo associativo di cui è esponente, in sede di consiglio Direttivo della Associazione, il Componente di diritto da sostituire.

6°. Salvo il disposto dei due precedenti commi del presente articolo, qualora il titolare di una carica associativa sia, per qualsiasi impedimento, permanentemente impossibilitato a ricoprire la propria carica, gli organi competenti devono tempestivamente provvedere alla di lui sostituzione. La sostituzione deve avvenire entro 90 giorni dal comunicato impedimento permanente o dal riscontro oggettivo dello stesso. Per il tempo necessario ad effettuare la sostituzione, la carica è temporaneamente ricoperta dal componente più anziano dell’organo il quale assume temporaneamente i diritti e doveri propri del sostituito. La sostituzione del titolare di una carica associativa presidenziale deve avvenire a mezzo di elezione; la sostituzione del titolare di una carica consiliare avviene a mezzo di cooptazione.

7°. Qualora il titolare di una carica associativa sia, per qualsiasi impedimento, temporaneamente impossibilitato a ricoprire la propria carica, tale carica sarà temporaneamente ricoperta dal Presidente di tale organo o, in mancanza, dal componente più anziano dell’organo stesso.

TITOLO IV
DELL’ASSEMBLEA
Articolo 20 - Composizione e convocazione

1°. L’Assemblea della Associazione è composta da tutti gli associati ed è organo sovrano della Associazione.

2°. I soci sostenitori e i soci onorari partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

3°. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria od in seduta straordinaria, ed è comunque presieduta dal Presidente della Associazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, da uno dei suoi Vice Presidente o, nel caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano.

4°. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Associazione, previa conforme delibera motivata della Giunta di Presidenza, fatte salve le eventuali deroghe previste nel presente Statuto.

5°. L’Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo della Associazione o su concorde richiesta di almeno un quinto degli associati, indicante gli argomenti da trattare.

6°. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Presidente della Associazione per la data indicata dalla Giunta di Presidenza oppure, per le ipotesi di cui al precedente comma 5°, dal Consiglio Direttivo della Associazione o dai soggetti richiedenti. La convocazione viene effettuata mediante avviso postale (o anche via fax o posta elettronica) spedito al domicilio di ogni impresa associata almeno dieci giorni prima della riunione. L’avviso deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso può essere fissata, anche nel medesimo giorno, purché in ora diversa, la seconda convocazione.

7°. Le imprese associate possono farsi rappresentare in Assemblea, conferendo delega scritta ad altra associata. Nessuno può essere portatore di più di una delega.

Articolo 21 - Assemblea ordinaria - Funzioni

1°. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro il mese di giugno.

2°. L’Assemblea ordinaria è titolare delle seguenti funzioni:
a) elegge i Componenti del Consiglio Direttivo della Associazione determinandone di volta in volta il numero;
b) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale;
c) approva il bilancio della Associazione.

3°. L’Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti che siano comunque riservati alla sua competenza dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento Interno, o che siano sottoposti al suo esame da altri organi della Associazione.

Articolo 22 - Assemblea ordinaria – Costituzione

1°. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con l’accertata presenza della metà degli associati aventi diritto.

2°. In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 23 - Assemblea straordinaria – Funzioni

1°. L’Assemblea straordinaria delibera con competenza esclusiva in ordine alle modificazione dello Statuto.

2°. L’Assemblea straordinaria delibera inoltre, in seguito ad istanza di almeno un quinto degli associati, su eventuali contrasti insorti in ordine alla approvazione ed alle modificazioni eventualmente apportate al Regolamento Interno da parte del Consiglio Direttivo della Associazione.

Articolo 24 - Assemblea straordinaria – Costituzione

1°. In prima convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’accertata presenza dei due terzi degli associati aventi diritto.

2°. In seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, salvo i casi di cui all’art. 47 del presente Statuto (scioglimento e fusione).

TITOLO V°
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo 25 – Composizione del Consiglio Direttivo

1°) Compongono il Consiglio Direttivo della Associazione gli associati eletti dall’Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 21 comma 2° lettera a) del presente Statuto e quelli di cui al comma successivo.

2°) Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Direttivo della Associazione:
a) il Presidente della Associazione;
b) i Presidenti degli eventuali mandamenti territoriali costituiti;
c) i Presidenti delle eventuali categorie settoriali organizzate;
d) i Presidenti degli eventuali Consorzi promossi dall’Associazione ed aventi carattere di interesse generale così come risultanti dal Regolamento Interno;
e) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, se nominato;
f) gli ex Presidenti della Associazione, purché ancora associati.

Articolo 26 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1°. Il Consiglio Direttivo della Associazione, fatte salve le deroghe previste dal presente Statuto, è convocato dal Presidente della Associazione mediante lettera (o fax o posta elettronica) da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, indicante la data e la sede fissata per la riunione, senza la necessità che sia fissato l’ordine del giorno.

2°. Nei casi d’urgenza il Consiglio Direttivo della Associazione è convocato dal Presidente della Associazione senza formalità.

3°. Il Consiglio direttivo della Associazione si riunisce almeno quattro volte l’anno.

4°. Il Presidente deve provvedere alla tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo della Associazione allorché ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi Componenti indicante la data per l’adunanza. In caso di mancata convocazione in termini da parte del Presidente della Associazione la convocazione può essere effettuata in via diretta e congiunta da parte dei richiedenti.

5°. Il Consiglio Direttivo è sempre e comunque regolarmente convocato allorché siano spontaneamente presenti tutti i suoi Componenti.

Articolo 27 – Funzioni del Consiglio Direttivo

1°. Il Consiglio Direttivo della Associazione è titolare delle seguenti funzioni:
a) nomina il Presidente della Associazione ed approva la Giunta di Presidenza e il documento programmatico in adempimento della procedura di designazione di cui al successivo art. 36;
b) determina, approva e modifica il Regolamento Interno della Associazione e gli altri eventuali regolamenti integrativi, compreso quello concernente la disciplina relativa ai soci sostenitori e a quelli onorari;
c) controlla l’operato della Giunta di Presidenza e del Presidente dell’As-sociazione, tramite la richiesta di relazioni ad hoc;
d) nomina i rappresentanti della Associazione presso enti, organizzazioni, uffici esterni e pubbliche amministrazioni, previa proposta delle giunte di presidenza;
e) nomina i componenti il Collegio dei Saggi;
f) nomina i delegati all’Assemblea generale della Confederazione e della Federazione Regionale;
g) determina e modifica la procedura e le aliquote per il calcolo delle quote di iscrizione e dei contributi anche periodici a carico degli associati.

2°. Il Consiglio Direttivo della Associazione delibera inoltre su tutte le questioni riservate alla sua competenza dallo Statuto e dal Regolamento Interno della Associazione.

Articolo 28 - Delega di funzioni del Consiglio Direttivo

1°. Il Consiglio Direttivo della Associazione ha la facoltà di delegare le proprie funzioni alla Giunta di Presidenza o al Presidente della Associazione.

2°. La delibera di delega deve essere approvata con la maggioranza dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti.

3°. La delega deve specificare la funzione delegata ed i limiti temporali della sua efficacia che non potrà comunque superare la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 29 – Valida convocazione del Consiglio Direttivo

1°. Il Consiglio Direttivo è validamente convocato allorché sia presente almeno la metà dei suoi Componenti.
Articolo 30 - Decadenza dalla carica di componente il Consiglio Direttivo
1°. Qualora un Componente del consiglio Direttivo della Associazione sia assente a più di tre riunioni consecutive, senza addurre alcun valido motivo, può esserne dichiarata la decadenza con deliberazione del Consiglio Direttivo stesso a scrutinio segreto.

2°. Il consigliere cui la delibera si riferisce non può partecipare alla relativa votazione.

3°. Si applica il disposto di cui all’art. 19 del presente Statuto.

TITOLO VI°
DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA

Articolo 31 - Composizione e convocazione della Giunta di Presidenza
1°. La Giunta di Presidenza è composta dalle persone nominate secondo la procedura di cui all’art. 36.

2°. All’interno della Giunta di Presidenza il Presidente della Associazione può nominare sino a due vicepresidenti, tra i quali deve essere individuato un vicario.

3°. Il Presidente ha facoltà, previa delibera della Giunta, di cooptare in qualità di aggiunti alla stessa, senza poteri di voto, altri due componenti cooptati tra gli associati.

4°. La Giunta di Presidenza è convocata dal Presidente della Associazione senza formalità.

Articolo 32 – Funzioni della Giunta di Presidenza

1°. La Giunta di Presidenza è titolare delle seguenti funzioni:
a) gestisce l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione nell’ambito delle direttive fissate dal Consiglio Direttivo della Associazione delle indicazioni emerse in sede di Assemblea della Associazione;
b) nomina e revoca il Direttore della Associazione;
c) accerta e delibera in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissione dell’impresa associata;
d) autorizza il rilascio di copie di delibere assunte da organi della Associazione,
e) nomina procuratori o mandatari per singoli atti o categorie di atti.

2°. La Giunta di Presidenza delibera inoltre su tutte le altre questioni che siano comunque attribuite alla sua competenza dal presente Statuto o dal Regolamento Interno della Associazione.

Articolo 33 – Valida convocazione della Giunta di Presidenza

1°. La Giunta di Presidenza è validamente convocata con la presenza della maggioranza dei suoi Componenti.

TITOLO VII°
DEL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo 34 – Funzioni del Presidente

1°. Il Presidente della Associazione sovrintende all’andamento generale della Associazione, ne coordina l’azione, cura i rapporti con le altre Associazioni provinciali, con la Federazione regionale e con la Confederazione, nonché con soggetti istituzionali, e rappresentanti politici e di altre associazioni. Per le funzioni di rappresentanza può delegare componenti di giunta o di consiglio direttivo.

2°. Il Presidente della Associazione è il rappresentante legale della Associazione.

3°. Il Presidente della Associazione assume la presidenza di tutte le riunioni degli organi sociali alle quali sia chiamato a partecipare dal presente Statuto, e può delegare la stessa nell’ambito dei componenti di giunta.

Articolo 35 - Durata in carica del Presidente

1°. Il Presidente della Associazione dura in carica per tre anni dalla data della sua elezione.

2°. La scadenza del mandato del Presidente della Associazione comporta la decadenza dalla carica dei Componenti la Giunta di Presidenza e il Consiglio Direttivo della Associazione, salvo l’applicazione del disposto di cui all’art. 19, 3° comma, del presente Statuto.

3°. La carica di Presidente della Associazione non può essere ricoperta dalla medesima persona per più di due mandati consecutivi.

Articolo 36 - Procedura di designazione e di elezione del Presidente e della Giunta

1°. Il Consiglio Direttivo della Associazione deve provvedere, novanta giorni prima della data di scadenza del mandato del Presidente della Associazione uscente, alla elezione dei tre componenti il Collegio dei Saggi proposti dalla Giunta.

2°. Il Collegio così nominato provvede, effettuate le più ampie consultazioni, alla individuazione del nominativo da proporre al Consiglio Direttivo, nel frattempo rinnovato, per la carica di Presidente della Associazione.

3°. Il candidato così prescelto provvede alla individuazione dei Componenti la Giunta di Presidenza e, insieme a questi, redige la relazione programmatica.

4°. Il candidato alla Presidenza ed i candidati alla Giunta di Presidenza così come sopra individuati, si propongono quindi al Consiglio Direttivo della Associazione e, previa esposizione della relazione programmatica, richiedono l’approvazione della relazione e l’investitura formale a mezzo di elezione.In tale occasione è richiesto che almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo votino a favore del candidato alla presidenza.

5°. Qualora il candidato non riceva l’investitura per mancanza della maggioranza richiesta, la procedura di designazione del Presidente e della Giunta sarà fatta ricorrendo alla presentazione di una o più liste, anche in contrapposizione, liste che dovranno essere presentate da almeno 1/10 (un decimo) dei Componenti il Consiglio Direttivo e votate da questo organismo, in questo caso con la maggioranza relativa.

6°. Una volta raggiunta la richiesta maggioranza, il candidato viene proclamato Presidente della Associazione.

7°. La proclamazione del presidente della Associazione comporta l’automatica investitura e proclamazione dei Componenti della giunta di Presidenza precedentemente individuati dal candidato alla presidenza.

TITOLO VIII°
DEL COLLEGIO DEI SAGGI
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 37 - Collegio dei Saggi - Composizione e Funzioni

1°. Il Collegio dei Saggi è composto da tre Componenti eletti dal Consiglio Direttivo della Associazione ai sensi di cui al precedente art. 36.

2°. Non possono essere Componenti del Collegio dei Saggi i candidati alla Presidenza della Associazione.

3°. I Componenti il Collegio dei Saggi non potranno essere eletti nella Giunta di Presidenza, fatto salvo il caso di presentazione di liste di cui al punto 5° dell’art. 36.

4°. Funzioni del Collegio dei Saggi sono quelle di effettuare le consultazioni precedenti la presentazione della candidatura al Consiglio Direttivo e di individuare e designare, a mezzo di deliberazione, il nominativo del candidato alla Presidenza della Associazione da proporre al Consiglio Direttivo.

5°. Il mandato del collegio dei Saggi decorre a far tempo dell’avvenuta accettazione dell’incarico e scade immediatamente a seguito della proclamazione del nuovo Presidente della Associazione.

6°. Il collegio dei Saggi è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi Componenti.

Articolo 38 - Collegio dei Probiviri

1°. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre Componenti effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea della Associazione in seduta ordinaria e scelti fra gli associati iscritti all’Associazione da più di due anni.

2°. La carica di Componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di Componente di Giunta o di consiglio direttivo.

3°. Il Collegio è validamente costituito con la presenza dei suoi tre Componenti permanenti.

4°. Il collegio dei Probiviri si pronuncia, in base alle norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti, relativamente alle questioni sottoposte alla sua cognizione di materia di:
a) opposizioni proposte da almeno un quinto degli associati avverso le delibere del Consiglio Direttivo o della Giunta di Presidenza;
b) impugnazioni di proposte di non associati in ordine al mancato accoglimento della domanda di ammissione;
c) interpretazione ed attuazione dello Statuto e dei regolamenti della Associazione;
d) dirimere i contrasti tra organi della Associazione;
e) ricorsi contro l’espulsione e l’irrogazione di sanzioni in capo agli associati.
5°. Per ogni questione sottoposta alla sua attenzione il Collegio determina liberamente di volta in volta la procedura da seguire.

TITOLO IX°
DEL COLLEGIO SINDACALE
Articolo 39 - Collegio Sindacale - Composizione e funzioni

1°. Il Collegio Sindacale è composto da tre Componenti effettivi e due supplenti.

2°. I Componenti del Collegio Sindacale sono nominati dall’Assemblea della Associazione, che designa anche il Presidente, permangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3°. Il compenso dei Componenti del Collegio Sindacale è determinato dalla Giunta di Presidenza.

4°. Il collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi Componenti, ivi compreso il Presidente del Collegio.

5°. Il Collegio sindacale deve provvedere alle seguenti incombenze:
a) Il controllo della gestione contabile ed amministrativa del patrimonio della Associazione, con cadenza trimestrale;
b) La segnalazione agli organi della Associazione circa la mancata osservanza della legge, dello Statuto, o dei regolamenti interni;
c) redazione della relazione annuale sul conto consuntivo della Associazione.

6°. Ogni Componente del Collegio Sindacale ha facoltà di partecipare liberamente alle riunioni dell’Assemblea della Associazione e del Consiglio Direttivo della Associazione.

7°. Ogni Componente del Collegio Sindacale ha diritto di prendere visione degli originali delle delibere e dei verbali di riunione degli organi della Associazione e di pretendere copia degli stessi senza la necessità di osservare il procedimento di cui all’art. 18 quinto comma del presente Statuto.

TITOLO X°
DEL DIRETTORE DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo 40 - Funzioni

1°) Il Direttore è nominato dal Presidente della Associazione, previa delibera della Giunta di Presidenza, ed ha i  seguenti compiti:
a) coordinare i servizi della Associazione;
b) conservare il patrimonio associativo;
c) gestire e dirigere il personale;
d) curare i verbali delle riunioni cui è chiamato a partecipare in qualità di Segretario.

2°) Il Direttore nell’ambito del coordinamento esecutivo dei servizi dell’Associa-zione, e secondo le istruzioni ricevute dai competenti organi della Associazione:
a) presta ausilio e supporto operativo agli organi ed organismi associativi;
b) provvede all’attuazione delle delibere adottate dagli organi ed organismi associativi;
c) propone agli organi competenti i provvedimenti che ritiene opportuni per il miglior conseguimento dei fini statutari;
d) sovrintende ed organizza l’erogazione dei servizi della Associazione.

3°) Il Direttore, in quanto responsabile della conservazione del patrimonio della Associazione:
a) sovrintende alla gestione amministrativa e fiscale della Associazione;
b) riferisce sulla situazione economica – finanziaria della Associazione;
c) coopera alla redazione del bilancio annuale e delle relative relazioni.

4°) Il Direttore, nell’ambito delle istruzioni ricevute dagli organi associativi, provvede alla gestione del personale e, nella qualità di capo del personale:
a) propone al Presidente della Associazione l’instaurazione e la cessazione dei rapporti di lavoro autonomo e subordinato di cui sia parte l’Associazione;
b) determina, previo parere obbligatorio del Presidente, della Associazione il trattamento economico e normativo del personale;
c) è titolare del potere direttivo e disciplinare nei confronti del personale, ferma restando l’esclusiva competenza del Presidente della Associazione in ordine alla erogazione di sanzioni disciplinari non conservative del posto di lavoro.

5°) Il Direttore partecipa in qualità di Segretario alle riunioni dell’Assemblea ordinaria, del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza, esprimendo, quando richiesto il suo parere o voto consultivo.

TITOLO XI°
DEI MANDAMENTI
Articolo 41 - Organizzazione mandamentale

1°) In adempimento al disposto di cui all’art. 2 del presente Statuto, possono essere individuati, nell’ambito della provincia di Venezia, più ambiti territoriali decentrati denominati “mandamenti”.

2°) L’individuazione del numero dei mandamenti e dei singoli comuni appartenenti a ciascun mandamento è demandata al Regolamento Interno.

3°) All’interno di ciascun mandamento l’Associazione riconosce, promuove e tutela la presenza e l’azione di delegazioni di gruppi di imprenditori associati, appartenenti o interessati alla realtà territoriale del mandamento.

4°) Scopi dei gruppi mandamentali sono:
a) il miglior raggiungimento degli scopi statutari della Associazione in linea con le direttive formulate dagli organi di cui all’art. 16, lettere a), b) e c) del presente Statuto;
b) la promozione dell’associazionismo nel mandamento;
c) la rappresentanza della Associazione nei confronti delle Istituzioni locali e delle componenti politiche ed associative dell’ambito territoriale di riferimento, in coordinato con la giunta ed il consiglio direttivo della Associazione;
d) il sostegno delle iniziative promosse dalla Associazione ed aventi interesse e rilevanza locale;
e) la promozione ed il sostegno di iniziative volte a sviluppare cointeressenze, sinergie e solidarietà tra le aziende associate del mandamento;
f) lo sviluppo dell’integrazione tra i vari mandamenti.

Articolo 42 - Organi del mandamento

1°) In ogni mandamento, quando costituito ai sensi del presente Statuto e del Regolamento Interno, si darà vita ai seguenti organi a rilevanza interna:
a) L’Assemblea mandamentale;
b) Il Consiglio Direttivo mandamentale;
c) Il Presidente mandamentale.

2°) La disciplina degli organi mandamentali è demandata al Regolamento Interno.

TITOLO XII°
DELLE CATEGORIE
Articolo 43 - Organizzazione delle Categorie


1°) In adempimento al disposto di cui all’art. 4 del presente Statuto, è riconosciuta e tutelata l’articolazione organizzativa della Associazione in un determinato numero di Unioni provinciali di categorie settoriali, così come individuato in sede di Regolamento Interno.

2°) Ogni categoria deve corrispondere ad un preciso settore merceologico di riferimento.

3°) Funzione della singola Unione provinciale di categoria settoriale è quella di favorire il raggiungimento degli scopi statuari della Associazione e di promuovere e tutelare gli interessi delle imprese dello specifico settore, sviluppando in tal modo tra le stesse lo spirito di solidarietà e di cooperazione.

Articolo 44 - Organi delle Unioni Provinciali di categorie settoriali

1°) All’interno di ciascuna Unione Provinciale di categoria settoriale sono costituiti i seguenti organi:
a) l’Assemblea di categoria settoriale;
b) il Comitato Direttivo di categoria settoriale;
c) il Presidente di categoria settoriale.

2°) La disciplina degli organi delle Unioni di categorie settoriali è demandata al Regolamento Interno.

TITOLO XIII°
DEL PATRIMONIO, DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO E DEL BILANCIO
Articolo 45 - Patrimonio della Associazione

1°) Il patrimonio della Associazione è formato dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, in proprietà, possesso o detenzione della Associazione. Gli utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve o capitale accumulati, non potranno essere distribuiti durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 46 – Esercizio finanziario
1°) L’esercizio finanziario si chiude il giorno trentuno del mese di dicembre di ogni anno.

2°) Alla fine di ogni esercizio la Giunta di presidenza provvede alla presentazione del rendiconto annuale (economico e finanziario) con allegata relazione sulla gestione al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

3°) Il Collegio Sindacale deve riferire annualmente all’Assemblea sul bilancio consuntivo con apposita relazione.

TITOLO XIV°
DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE.
Articolo 47 – Scioglimento della Associazione

1°) Lo scioglimento della Associazione o la fusione con altre organizzazioni od ogni altro provvedimento che incida in modo radicale sugli assetti associativi, è deliberato dall’Assemblea della Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. Per tale occasione è necessario che all’Assemblea:
a) in 1.a convocazione debbono essere presenti almeno i ¾ degli associati;
b) in 2.a convocazione debbono essere presenti almeno la metà degli associati;
c) in 3.a convocazione qualunque sia il numero degli associati.

Articolo 48 – Modalità di convocazione dell’Assemblea per scioglimento o fusione

1°) Le modalità di convocazione della Assemblea per uno dei motivi di cui al precedente articolo, sono le seguenti:
a) l’invito deve pervenire agli associati con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima dell’adunanza nella quale siano indicati il motivo della riunione, il luogo in cui si svolge la riunione (che non può che essere all’interno della Provincia di Venezia) e l’ora di inizio dei lavori;
b) l’invito deve contenere la data della 1.a convocazione e delle convocazioni successive tra le quali devono trascorrere almeno 15 giorni;
c) nel caso in cui si renda necessaria la 2.a convocazione, l’avviso sarà ripetuto nelle stesse forme di cui ai precedenti punti a) e b);
d) anche nel caso in cui si renda necessaria la 3.a convocazione, l’avviso sarà ripetuto nelle stesse forme di cui ai precedenti punti a) e b).

Articolo 49 – Liquidatori della Associazione

1°) In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Il patrimonio dell’Ente, in questo caso, nel rispetto delle disposizioni di legge, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

2°) Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile.

3°) Per la modifica dell’art. 47 deve essere convocata una Assemblea straordinaria la cui validità è subordinata al medesimo quorum costitutivo e deliberativo previsto al punto 1°) dello stesso.

Articolo 50 – Rinvio normativo

1°) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di associazioni sindacali previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali.

TITOLO XV°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Articolo I – Organi sociali operanti per il primo biennio
In deroga alle disposizioni contenute nel presente Statuto per il primo biennio gli organi sociali sono quelli indicati nell’atto costitutivo.

Articolo II – Applicazione dello Statuto relativamente agli organi sociali
Il Consiglio Direttivo della Associazione può stabilire, a maggioranza, di sciogliersi anticipatamente per dare corso all’applicazione integrale del presente Statuto prima del compimento del biennio di cui all’articolo precedente.

Articolo III – Funzioni spettanti ai soci fondatori per il primo biennio
Le funzioni attribuite all’Assemblea degli iscritti saranno assolte, per il primo biennio, dai soci fondatori che sono rappresentati dalle imprese che hanno partecipato alla Costituzione di «APINDUSTRIA VENEZIA», ovvero che vi hanno aderito entro il 31 dicembre 2000.

Articolo IV – Abrogazione delle norme transitorie e finali
Le norma transitorie e finali indicate nel Titolo XV° dello Statuto e con gli articoli da I a IV cessano di avere efficacia dal 3° anno dalla costituzione della Associazione.

 

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